SocialFin.it

Tipologie di surroga nei finanziamenti come funziona definizione e significato di surroga


Tipologie di surroga nei finanziamenti come funziona la surroga e significato e definizione di surrogazione del credito



Qual'è il significato o definizione di surroga e come funziona?
Vogliamo usare un diverso modo per descrivere la definizione e significato di surrogazione del credito cioè usando più di un suo sinonimo: letteralmente, il sinonimo di surroga è quello di "trasferimento", "trasloco", "sostituire", "cambiare", "subentro" ecc. Semplice! Quindi, qualunque sia il sinonimo di surrogazione scelto tra quelli predetti, vediamo che c'è sempre una variazione, un cambio. Di cosa? Nel caso di specie, il "cambio" è riferito al creditore! Talchè possiamo dare una definizione di surroga o significato di surrogazione (che è lo stesso) come quella operazione giuridico-finanziaria in virtù della quale un Nuovo Creditore si sostituisce al Vecchio Creditore ma il Debitore rimane sempre lo stesso! E' tutto. In definitiva, come funziona la surroga di un credito? Funziona nel seguente modo: tutti i diritti & doveri del vecchio creditore vengono trasferiti al nuovo creditore e, viceversa, tutti i diritti & doveri che il debitore aveva nei confronti del vecchio creditore con la surroga li avrà nei confronti del nuovo creditore. Passiamo ora alla parte più interessante del nostro articolo: che tipo di finanziamenti sono surrogabili?

Surroga del finanziamento: mutuo, prestito personale, leasing, apertura di credito... Brevemente, pensate che l'istituto della surrogazione ha più di 70 anni, infatti era (ed è) già previsto dal nostro Codice Civile (artt. 1201 - 1205) fin dal 1942. Tuttavia, il codice civile menzionava (e menziona ancora) solo l'aggettivo "mutuo" laddove faceva intendere che la surroga era possibile solo tra mutui e non tra altre forme di finanziamento. A supplire a questo modo di interpretare il c.c. è intervenuto in primis il famoso Decreto Legge Bersani il quale ha intitolato l'art. 8 testualmente come "Portabilità del mutuo; surrogazione". Ma il D.L. Bersani non solo ri-menziona l'aggettivo mutuo, ma va oltre: introduce come oggetto di surroga qualsiasi altro contratto di finanziamento! Così statuendo, il d.l. Bersani scioglie qualsiasi dubbio circa la "Portabilità" o surroga: tutti i finanziamenti possono essere oggetto di surrogazione. Da ultimo, tutta la materia de qua è regolata dal Testo Unico Bancario (TUB), come modificato dal D.Lgs. nr. 141/2010, il quale ha inserito l'art. 120 quater al TUB. Ebbene, il capoverso o comma 1 del predetto art. 120 quater, non menziona più la parola "mutui" ma solo la locuzione di contratti di finanziamento, lasciando intendere che ormai la surroga si applica a tutte le tipologie di finanziamenti, salvo un'eccezione prevista dal comma 9 lett. b, che diremo più avanti.

Surroga del finanziamento e rinegoziazione: ambito di applicazione ed esclusioni? Un'altra importante novità è quella introdotta dal d.l. n. 70/2011, il quale ha inserito la lettera a) bis comma 9 art. 120 quater TUB, la quale ha ampliato l'ambito di applicazione della surrogazione di un finanziamento che oltre ad essere invocato dalle persone fisiche lo sarà anche dalle microimprese talchè ora anche delle piccole ditte individuali o piccoli imprenditori ovvero artigiani etc. protranno chiedere la surroga per debiti derivanti dall'esercizio della loro attività. Veniamo alle operazioni escluse dalla surroga: per espressa disposizione di cui al comma 9 lett. b) art. 120 quater TUB, i diritti e tutele derivanti dalla surroga NON si applcano ai contratti di locazione finanziaria (leasing finanziario). Ma la vera novità dell'art. 120 quater TUB è il comma 5: la rinegoziazione in seno alla stessa banca e con gli stessi benefici della surroga (a zero spese e tramite scrittura privata non autenticata). Attraverso la rinegoziazione, alla vecchia banca si offre la possibilità di non perdere il cliente: "...fermati da noi e ti offriamo le stesse condizioni che ti offre l'altra banca..."
A questo punto è chiara la differenza tra surroga e rinegoziazione ma anche la differenza tra surroga e sostituzione. Vediamole...

Differenza tra rinegoziazione e surroga e tra queste due e la sostituzione
L'unica differenza tra surroga e rinegoziazione è nel creditore (banca o finanziaria) che, ripetiamo, nel caso della rinegoziazione rimane lo stesso in quanto a variare sono solo le condizioni del finanziamento. Infatti, la rinegoziazione, come la surroga, avviene a zero spese ma in entrambi i casi, ex comma 7 art. 120 TUB, sul debito residuo del finanziamento. Ora si rende necessaria una domanda introduttiva alla differenza tra sostituzione e surroga o negoziazione: surroga più liquidità? E' Possibile? NO! E qui entra in "gioco" il concetto di sostituzione del finanziamento che è cosa ben differente rispetto la surroga ed alla rinegoziazione. Il fatto che si possa surrogare o rinegoziare solo il debito residuo (cfr. calcolo debito residuo) esclude la richiesta di liquidità aggiuntiva, pena la perdita dei benefici propri di surroga e rinegoziazione (zero costi). Chi voglia ottenere liquidità aggiuntiva dovrà procedere con la sostituzione del finanziamento che, a prescindere sia fatta con la propria banca o una nuova, comporta sempre la estinzione anticipata del vecchio finanziamento e l'accensione di uno nuovo con tutte le conseguenze del caso sul piano dei costi (penali e commissioni di estinzione anticipata, cancellazione di ipoteche, nuova istruttoria, reiscrizione di ipoteche, notaio, etc.). In definitiva la differenza tra la sostituzione e rinegoziazione o surroga è che la sostituzione NON trasferisce il rapporto (surroga), NE' ne varia le condizioni originarie (rinegoziazione) MA, la sostituzione, chiude un rapporto e ne apre uno nuovo. Tecnicamente, la sostituzione del finanziamento rientra tra le ipotesi di rifinanziamento e/o consolidamento dei debiti (cfr. rifinanziamento & consolidamento dei debiti).
Correlate: calcolo sostituzione surroga e rinegoziazione mutuo



Tipi di surroga per finanziamenti